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ProVita: «È la Cassazione ad aver vietato le trascrizioni». Ma il passo citato non è la sentenza

Nelle ultime ore i gruppi vicini alla Manif pour tous sono in fermento nel far circolare una notizia pubblicata dall'associazione omofoba ProVita, volta a sostenere che la Corte di Cassazione abbia espressamente sancito l'illegalità della trascrizione dei matrimoni gay contratti all'estero. L'articolo non ha dubbi nell'asserire che «secondo una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass., Sez. I, 15 marzo 2012, n.4184) il matrimonio contratto all'estero da due cittadini italiani dello stesso sesso non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiani ed è inidoneo a produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano».
A riprova di quella tesi la ProVita si è spinta anche a citarne un passaggio della sentenza, indicando in grassetto le parole in cui si afferma che «sia l'ufficiale dello stato civile sia il giudice debbono verificare che l'atto di cui si chiede la trascrizione, sia esso formato in Italia ovvero all'estero, abbia le connotazioni proprie, nel nostro ordinamento, degli atti di matrimonio assoggettati a trascrizione negli archivi».
Peccato che la sentenza non contenga quel passaggio o, perlomeno, lo contenga in un paragrafo intitolato "svolgimento del processo" in cui è stata meramente riportata una decisione della Corte d'Appello di Roma emessa nel luglio 2006. La decisione dei giudici, però, si trova sotto in un apposito capitolo denominato "motivi della decisione" ed è qui che la Consulta ha obiettato alla frase citata dal sito omofobo sostenendo che il Collegio sia esonerato «dall'affrontare la diversa e delicata questione dell'eventuale intrascrivibilità di questo genere di atti per la loro contrarietà con l'ordine pubblico».
Insomma, se insigni avvocati hanno spulciato le norme vigenti per sostenere che la trascrizione sia un atto doveroso e dovuto, forse un dubbio sull'impossibilità che la Cassazione avesse deciso in maniera così decisa sull'argomento sarebbe venuto a tutti. Tant'è che nella sentenza della Cassazione si precisa come in merito alle trascrizioni le coppie gay «quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata».


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