Perché Repubblica rema contro le unioni civili?


Con il passare delle ore crescono i dubbi riguardo alla veridicità dell'articolo pubblicato stamattina da La Repubblica, nel quale si sostiene che Mattarella sia pronto a non firmare una legge sulle unioni civili qualora le unioni fra persone gay non vengano definite come "inferiori" rispetto a quelle eterosessuali.
L'articolo di Claudio Tito pare lasciar intendere che nel 2010 la Corte Costituzionale abbia emesso una sentenza volta a sostenere che nella Costituzione il matrimonio sia ritenuto celebrabile solo tra un uomo e una donna. Peccato che ciò non sia vero.

L'unica frase della sentenza citata dal quotidiano è la seguente:

I costituenti tennero presente la nozione di matrimonio che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso

Eppure il contesto lascia chiaramente intendere che il significato non sia quello che Repubblica pare faccia intendere. nella loro esistenza, i giudici scrissero:

I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.
Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa.
Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.

Si sta dunque parlando di un'interpretazione e non di una evidenza costituzionale. Si pensa che i padri costituenti dessero un certo significato alle parole, eppure nessun divieto esplicito è stato incluso nel testo. Ecco dunque che il matrimonio egualitario non è incostituzionale, così come ribadito dalla sentenza stessa. Scrissero i giudici:

Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento.
Ulteriore riscontro di ciò si desume, come già si è accennato, dall’esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso.

Insomma, la Corte conferisce potere decisionale al Parlamento e legittima anche la piena equiparazione matrimoniale. ne consegue che il sostenere la possibile incostituzionalità di unioni civili “troppo” equiparate al matrimonio è un qualcosa che non ha fondamento.

A questo punto, visti anche i numerosi articoli volti a creare confusione sul tema della stepchild adoption, la vera domanda è il chiedersi perché mai Repubblica abbia deciso di remare contro le unioni civili anche attraverso quella che ha tutta l'aria di essere una cattiva informazione.
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