Un ddl per vietare le terapie riparative. Arcigay: «Urgente proteggere i minori da queste violenze»
«Un'iniziativa tempestiva, che cerca di proteggere i minori da chi specula con crudeltà sulle loro vite». Così Gabriele Piazzoni, segretario nazionale di Arcigay, commenta il ddl 2402 "norme di contrasto alle terapie di conversione dell'orientamento sessuale dei minori" presentato questa mattina al Senato dal primo firmatario, Senatore Sergio Lo Giudice (Pd).
«È preoccupante -prosegue Piazzoni- il diffondersi nel nostro Paese di sedicenti teorie per la conversione e cura degli omosessuali e di psicologi che dichiarano di praticarle. Le terapie di conversione o riparazione dell'orientamento sessuale sono pratiche prive di ogni fondamento scientifico, basate sull'idea che l'eterosessualità sia l'unico orientamento sessuale naturale e che quindi tutti gli altri orientamenti siano sbagliati, cioè da correggere e curare. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi già nel 2013 tramite una nota dell'allora Presidente dott. Giuseppe Luigi Palma ha chiarito come gli psicologi, secondo il codice deontologico, non possono prestarsi ad alcuna "teoria riparativa" dell'orientamento sessuale di una persona, bensì collaborare con i propri pazienti nel caso di disagi relativi alla sfera sessuale. E proprio all'inizio del 2016, è arrivata l'autorevole presa di posizione del World Psychiatric Association che ha bollato le teorie riparative come "anti scientifiche, non etiche, inefficaci e dannose", sostenendo la loro inefficacia scientifica e sottolineando i danni e gli effetti deleteri di questi trattamenti. Proteggere i minori da queste pratiche, alle quali talvolta sono costretti dalle stesse famiglie di origine, è un urgenza che molti paesi si stanno ponendo: lo stesso presidente degli Usa, Barack Obama, ha espresso nei mesi scorsi in più occasioni parole dure di condanna verso queste teorie e i conseguenti percorsi terapeutici, auspicandone il divieto esplicito in tutti gli stati. Non sarebbe male se per una volta il nostro Paese fosse tra i primi a prendere provvedimenti concreti di tutela verso i cittadini omosessuali e transessuali, anziché giungere sempre ultimo ed in forte ritardo. Perciò confidiamo che si avvii rapidamente l'iter di discussione del disegno di legge presentato dal Senatore Lo Giudice e che si giunga presto alla sua approvazione».
Di seguito il disegno di legge presentato:
Art. 1. (Definizione)
1. Ai sensi della presente legge, per «conversione dell'orientamento sessuale» si intende ogni pratica finalizzata a modificare l'orientamento sessuale di un individuo, inclusi i tentativi di modificare i comportamenti, o le espressioni di genere, ovvero di eliminare o ridurre l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale verso individui dello stesso sesso, di sesso diverso o di entrambi i sessi. La definizione di cui al primo periodo si intende riferita anche agli interventi noti come «terapie riparative».
2. L'espressione «conversione dell'orientamento sessuale» di cui al primo comma non comprende gli interventi che favoriscano l'auto-accettazione, il sostegno, l'esplorazione e la comprensione di sé da parte dei pazienti senza cercare di cambiare il loro orientamento sessuale.
Art. 2. (Soggetti destinatari)
1. Chiunque, esercitando la pratica di psicologo, medico psichiatra, psicoterapeuta, terapeuta, consulente clinico, counsellor, consulente psicologico, assistente sociale, educatore o pedagogista, faccia uso su soggetti minorenni di pratiche rivolte alla conversione dell'orientamento sessuale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature utilizzate.
Art. 3. (Sanzione accessoria)
1. Se la condotta di cui all’articolo 2 è posta in essere nell'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dallo Stato, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della professione da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni.