Ecco il testo integrale della legge umbra contro l'omotransfobia

All'interno del bollettino ufficiale della Regione Umbria n.16, datato 19 aprile 2017, è contenuto il testo definitivo della norma regionale contro l'omofobia approvata dall'assemblea lo scorso 4 aprile. A seguire la trascrizione integrale:


Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

Art. 1 (Principi e finalità)

  1. La Regione riconosce che ogni tipo di discriminazione e violenza contro le persone in ragione del loro orientamento sessuale o dell’identità di genere costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità personale e sociale, all’integrità fisica e psichica, e può costituire un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un’esistenza sicura, libera e dignitosa.
  2. La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, degli articoli 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 5 dello Statuto regionale e nel rispetto della libera espressione e manifestazione di pensieri od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, individuali o assunte all’interno di organizzazioni o associazioni, garantisce la dignità ed il diritto all’autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
  3. La Regione adotta, nell’ambito delle proprie competenze e in raccordo con i comuni e con le altre istituzioni, politiche e misure per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
  4. La Regione garantisce l’accesso a parità di condizioni agli interventi ed ai servizi di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
  5. La Regione, per prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, favorisce la diffusione di una cultura della non discriminazione e sostiene le persone e le famiglie nei loro compiti educativi, persegue l’integrazione tra le politiche scolastiche e formative e le politiche socio-sanitarie.

Art. 2 (Integrazione sociale, formazione e lavoro)
  1. La Regione promuove e favorisce l’integrazione sociale anche mediante specifiche politiche del lavoro e di sviluppo socio-economico, nel rispetto degli orientamenti sessuali e dell’identità di genere.
  2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione e gli enti locali, per quanto di competenza, operano per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, uguaglianza di opportunità e non discriminazione nell’accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell’inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e nella retribuzione.
  3. La Regione, in particolare, attraverso i servizi per il lavoro garantisce opportune misure di accompagnamento al fine di supportare le persone, che risultano discriminate per motivi derivanti dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, nell’individuazione e costruzione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali e indirizzino le persone medesime agli strumenti per la promozione e l’avvio di nuove imprese.
  4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua criteri e modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

Art. 3 (Istruzione)
  1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, promuove, sostiene e organizza attività di formazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di contrasto degli stereotipi e dei ruoli di genere, nonché di prevenzione del bullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono rivolte anche a favore dei genitori degli studenti.
  3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione attiva forme di collaborazione con il personale dei servizi pubblici socio-educativi, scolastici e socio-sanitari, e opera d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 4 (Responsabilità sociale delle imprese)
  1. Ferme restando le norme statali e regionali in materia di divieto di discriminazione nei luoghi di lavoro, la Regione sensibilizza le aziende operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.
  2. Le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere sono da considerarsi parti interessate ai fini del monitoraggio sulla conformità agli standard di responsabilità sociale di cui al comma 1 in relazione alla presenza, nelle condizioni di lavoro presso le aziende, di eventuali forme di discriminazione determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Art. 5 (Formazione del personale regionale)
  1. La Regione promuove l’adozione di modalità comportamentali ispirate alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individua l’adozione di tali modalità nell’ambito dell’attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti.
  2. La Regione tiene conto delle finalità di cui all’articolo 1 nella redazione dei codici di comportamento dei propri dipendenti.

Art. 6 (Interventi delle Aziende unità sanitarie locali e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in materia di orientamento sessuale ed identità di genere)
  1. Le Aziende unità sanitarie locali e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, con proprio personale, promuovono e assicurano adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, nel rispetto dell’articolo 30 della Costituzione, in particolare, nei confronti dei genitori per aiutarli ad esercitare il loro ruolo di educatori.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, nonché per promuovere iniziative di elevato rilievo sociale sui temi della discriminazione e per individuare reti di solidarietà, i soggetti di cui al comma 1 attivano forme di collaborazione, rese a titolo gratuito, con le associazioni che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.
  4. La Giunta regionale, con proprio atto, detta linee guida per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

Art. 7 (Promozione di eventi culturali)
  1. La Regione e gli altri enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono l’offerta di eventi culturali in grado di favorire l’acquisizione di una cultura della non discriminazione, anche nell’ambito dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

Art. 8 (Tutela delle famiglie e accesso ai servizi pubblici e privati)
  1. In adempimento dell’articolo 2 della Costituzione e dell’articolo 9 dello Statuto regionale, i diritti generati dalla legislazione regionale, con particolare riferimento all’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, sono riconosciuti alle singole persone e alle famiglie, incluse quelle fondate su vincoli affettivi di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
  2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione, opera per assicurare e garantire a ciascuna persona parità d’accesso ai servizi pubblici e privati e per attuare il principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possono essere rifiutate, né somministrate in maniera deteriore in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.
  3. La Regione, inoltre, predispone una modulistica omogenea a disposizione dei cittadini per l’adeguamento alla istituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 39 e 40 della stessa legge 76/2016 in ordine ai conviventi di fatto, e promuove un’azione tesa ad estendere tali procedure a tutta la pubblica amministrazione.
  4. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, con proprio atto, adotta linee guida e predispone azioni positive per raggiungere e garantire la parità di trattamento di ciascuna persona nell’accesso ai servizi.
  5. I comuni esercitano funzioni di vigilanza e controllo, anche in termini di raccolta di informazioni, per l’attuazione delle finalità e delle azioni di cui ai commi 2 e 4.

Art. 9 (Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e sostegno alle vittime)
  1. 1. La Regione promuove la protezione, l’accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.
  2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in particolare:
    1. promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione allo scopo di prevenire atti di violenza determinati dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare e scolastico;
    2. promuove, mediante l’utilizzo di personale adeguatamente qualificato, l’attivazione di centri di ascolto per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere;
    3. c) promuove protocolli d’intesa e altre collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.
  3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:
    1. le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a) e c);
    2. le modalità per l’attivazione dei centri di ascolto di cui al comma 2, lettera b), nonché le modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.

Art. 10 (Osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere)
  1. 1. La Regione istituisce, presso la struttura regionale competente, l’Osservatorio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
  2. 2. L’Osservatorio è composto da:
    1. il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
    2. sei rappresentanti designati dalle associazioni iscritte nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 388 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) che operano in materia di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere;
    3. tre rappresentanti designati dalle associazioni delle famiglie;
    4. due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie;
    5. le Consigliere di parità e il Presidente del Centro per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria), o suo delegato.
  3. I componenti dell’Osservatorio, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti.
  4. L’Osservatorio:
    1. provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
    2. raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza in Umbria motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, anche trasmettendo all’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;
    3. collabora con istituzioni, enti ed organismi, nonché con esperti e professionisti per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere e per dare attuazione alla presente legge.
  5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative dell’Osservatorio, nonché individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell'esercizio delle funzioni dell’Osservatorio medesimo.

Art. 11 (Costituzione di parte civile)
  1. La Regione Umbria valuta l’opportunità di costituirsi parte civile nei casi di violenza commessa contro una persona a motivo dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere, che siano di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, come in altri casi di violenze o discriminazioni, devolvendo l’eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro tali tipi di violenza o discriminazione.
  2. La Regione promuove l’adeguamento statutario degli enti locali per le finalità di cui al comma 1.

Art. 12 (Norma finanziaria)
  1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2017 la spesa complessiva di euro 40.000,00 da iscrivere alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo I “Spese correnti”, del Bilancio regionale di previsione 2017-2019, nei capitoli di spesa di nuova istituzione appositamente destinati.
  2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l’esercizio 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di parte corrente della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Macroaggregato 1.01 “Redditi da lavoro dipendente”.
  3. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
  4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al Bilancio regionale di previsione 2017-2019, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 13 (Clausola valutativa)
  1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti per il superamento delle discriminazioni e per la prevenzione e il contrasto alla violenza, motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
  2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, avvalendosi anche dell’Osservatorio di cui all’articolo 11, trasmette all’Assemblea legislativa una relazione illustrativa sul fenomeno delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere nella nostra regione e sullo stato d’attuazione della presente legge. Detta relazione deve contenere altresì informazioni sui seguenti aspetti:
    1. le azioni e le misure poste in essere dalla Regione per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, l’accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale e di inserimento al lavoro;
    2. le iniziative di cui all’articolo 3 attivate dalla Regione per la formazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
    3. gli interventi di cui all’articolo 6 realizzati dalle Aziende unità sanitarie locali e dai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
    4. le azioni positive realizzate dalla Giunta regionale per raggiungere e garantire il riconoscimento della parità di trattamento, con particolare riferimento all’accesso da parte delle singole persone e delle famiglie ai servizi, azioni e interventi;
    5. le iniziative realizzate ai sensi dell’articolo 7 per la promozione di eventi culturali riguardanti la non discriminazione in materia di orientamento sessuale e identità di genere.
  3. 3. La Giunta regionale nella relazione di cui al comma 2 rende conto anche degli interventi realizzati ai fini dell’attuazione delle misure previste dall’articolo 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


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