Una nuova sentenza impone ai sindaci la trascrizione degli atti di nascita dei figli di due madri
Dopo la storica sentenza pronunciata di ieri dalla Corte di Appello di Napoli, nella quale è stata accolta la richiesta di riconoscimento come "mamma dalla nascita" da parte della madre non biologica, da Pistoia arriva un'altra sentenza contro il rifiuto del Sindaco alla registrazione della nascita del figlio avuto di due donne nato a seguito di ricorso all'estero a tecniche di fecondazione medicalmente assistita.
Il Tribunale ha dichiarato illegittimo il rifiuto del Sindaco e ordinato la rettificazione mediante la sostituzione dell'atto di nascita esistente con un nuovo documento che indichi le due ricorrenti come madri del bambino.
La presidente di Rete Lenford, Miryam Camilleri, ha commentato: «Il lavoro di questi mesi che ha visto impegnati una Rete di professionisti, avvocati e giuristi, svolto a fianco delle Amministrazioni per ottenere il riconoscimento della genitorialià, si basa su argomentazioni giuridiche solide e ritenute legittime dai giudici di Pistoia: la tutela del superiore interesse del minore a instaurare relazioni affettive stabili con entrambi i genitori a prescindere dal loro orientamento sessuale, il riconoscimento che anche per le coppie dello stesso sesso, la filiazione può nascere dal consenso consapevole e irrevocabile ad assumere la responsabilità genitoriale sul figlio, come già previsto per le coppie eterosessuali dalla stessa legge 40. Questo è un importante successo per tutti i genitori già “riconosciuti ” ma anche per quelli ancora in attesa di riposta. Auspichiamo che per questi ultimi la strada giudiziale non sia necessaria [...] Le motivazioni della sentenza sono molto importanti perché, nel riconoscere il diritto delle due mamme ad essere riconosciute entrambe come genitrici del figlio che insieme hanno voluto, la Corte d’Appello fa un passo avanti ulteriore ricordando che la stepchild è una forma di tutela minima per i figli di coppie omogenitoriali, perché è subordinata alla domanda, perché assicura una tutela non piena e, infine, concede di adottare quello che, invece, deve essere considerato un figlio della coppia già alla nascita. In tal senso, richiama espressamente la legge 40 indicando per la piena tutela dei figli di coppie omogenitoriali la strada del riconoscimento alla nascita».