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Provita Onlus da denuncia. Ora tenta di sostenere che il ddl Zan tutelerebbe pedofili e satanisti

Cavalcando gli sproloqui degli "esperti" di Simone Pillon che sono andati in Senato a dichiarare che la pedofilia sarebbe un orientamento sessuale paragonabile all'eterosessualità di Jacopo Coghe, l'organizzazione forzanovista Provita Onlus sta cercando con ogni mezzo di accostare la pedofilia all’omosessualità. Ed è così che li troviamo capaci di pubblicare messaggi di pura istigazione all'odio come questo:

A detta loro, la "prova definitiva" la dovrebbe fornire il loro sito attraverso un articolo a firma di Alessandro Fiore, ossia il figlio del leader di Forza Nuova che ha studiato in un un seminario dei lefebvriani prima di iniziare a lavorare in Provita Onlus. Ed lì che leggiamo:

Hanno fatto discutere le recenti dichiarazioni dell’ex magistrato Carlo Nordio, durante un’audizione in Commissione Giustizia al Senato, a proposito delle espressioni ambigue contenute, secondo lui, nel ddl Zan: «Ci sono, in questo disegno di legge, dei termini e delle affermazioni troppo ambigue che si potrebbero ritorcere contro anche lo stesso legislatore. Per esempio il concetto di “orientamento sessuale” è troppo omnicomprensivo e paradossalmente anche chi va contro i pedofili potrebbe incorrere in sanzioni, poiché sappiamo che la pedofilia, per quanto aberrante e abominevole, è un orientamento sessuale [...]». In seguito a questa dichiarazione, anche Don Fortunato Di Noto, da decenni impegnato nella tutela dei bambini contro la pedofilia e la pedopornografia, ha chiesto pubblicamente che si faccia assoluta chiarezza sulla questione.

Se ovviamente la pedofilia non è un orientamento sessuale, il signorino Fiore motte di spiegare che don Fortunato Di Noto è un prelato tutt'altro che imparziale dato che partecipa regolarmente ai comizi di Massimo Gandolfini. Fatto sta che il figlio di Roberto Fiore prosegue:

Non intendo affermare che l’introduzione dell’espressione “orientamento sessuale” negli articoli 604 bis e ter del codice penale non sia pericolosa e problematica (anzi!): ad esempio, punire la non meglio precisata “istigazione alla discriminazione” per motivi fondati sull’orientamento sessuale è in tensione con la libera manifestazione del pensiero, la libertà di religione e di associazione, ecc. Intendo soltanto evidenziare che altri termini sono, dal punto di vista concettuale, molto più ampi, ambigui e confusi. Mi riferisco alle definizioni di “genere” e di “identità di genere”.

Insomma, la solita solfa su come loro non vogliano accettare che si punisca chi picchia le donne trans in virtù di come loro non vogliano accettare la loro esistenza. Ed è giocando a fare l'Azzeccagarbugli che incalza:

Ai sensi del disegno di legge, «per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso». Questa definizione sembra erronea, troppo ampia, confusa e diversa dalle definizioni di “genere” che trovano già applicazione nell’ordinamento. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. “di Istanbul”), ratificata dall’Italia il 10/09/2013, afferma che con il termine “genere” ci si riferisce a “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”. La principale differenza con la definizione fornita dal disegno di legge è che, nella Convenzione di Istanbul, contano come “genere” le manifestazioni e gli attributi considerati conformi (“appropriati”) al sesso non anche quelli contrastanti; inoltre, la Convenzione sembra riferirsi a una concezione binaria della sessualità (“donne e uomini”), diversamente dal ddl Zan. [...] Il disegno di legge sembra riferirsi ad una concezione non binaria e fluida, in quanto: non vi è un riferimento binario alle categorie di “uomo” e “donna”; le manifestazioni possono essere contrastanti con le aspettative sociali e l’identità di genere - definita in funzione del genere - è eminentemente soggettiva, indipendente dal percorso di transizione (art. 1, d).

Se è un po' surreale voglia sostenere che la convenzione di Istanbul darebbe ragione alle lobby fondamentaliste definendo il "genere" come un fantomatico sinonimo del sesso, al limite del tragicomico è come a smentirsi siano loro stesso. Infatti è nel 2019 che la loro organizzazione si scagliò contro il contrasto alla violenza di genere sostenendo che a loro non sta bene che si contrastassero tutte le violenze al posti di chiedere alla polizia di frugare nelle mutandine delle vittime per verificare se la vittima avesse una vagina:

Inizia così il delirio più imbarazzante di Fiore, il quale pare voler sfruttare l'ignoranza dei suoi proseliti nel sostenere che se lui ha deciso che la pedofilia sarebbe un orientamento sessuale, allora la si dovrebbe far rientrare negli altri termini che lui si rifiuta di accettare. Il tutto non ha senso, come non ha senso il fatto che lui neghi che sono l'abuso di minore o la pedopornografia a costituire reato, mentre la pulsione in sé non è tale (ma tanto il suo pubblico mica riuscirà a capire). In altre parole, sarebbe come vietare l'eterosessualità perché c'è chi commette stupri, peccato sia lo stupro a costituire reato e non la pulsione in sé. A qualcuno potrebbe anche venire voglia di saltare addosso ad una ragazza, ma se tratterà le sue pulsioni e si limiterà a tenere nella sua fantasia quella sua voglia non ci sarebbe alcun reato.

Fatto sta che Fiore scrive:

Ora proviamo a rispondere al quesito che ci siamo posti all’inizio: il ddl Zan tutela la pedofilia ed altre parafilie o addirittura le loro manifestazioni?
L’ampiezza e indeterminatezza della definizione di “genere” è tale che l’espressione “qualunque manifestazione esteriore” potrebbe riferirsi anche a manifestazioni sessuali comunemente ritenute “perverse” o illecite. Non vi è nulla nel disegno di legge che escluda dalla definizione di “genere” o di “identità di genere” - e conseguentemente dalla tutela prevista negli articoli successivi - le manifestazioni esteriori perverse (legate a parafilie) o persino criminali, in quanto tali “contrastanti con le aspettative sociali connesse al sesso”. Ad esempio, si pensi alle manifestazioni legate a parafilie quali i disturbi esibizionistico, frotteuristico, pedofilico, sadistico o voyeuristico. Anche l’adescamento di ragazzini a scopo sessuale da parte di un maschio adulto potrebbe ben rientrare nella definizione di “manifestazione esteriore… contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso”. Il termine “qualunque”, nei casi in cui è usato nei testi legislativi, ha appunto la funzione di ampliare al massimo la categoria di riferimento. L’espressione “connesse al sesso” è sufficientemente vaga da riferirsi a qualunque espressione della sessualità (per definizione in qualche modo “connessa al sesso”[6]). Includere altresì le manifestazioni “contrarie” alle aspettative sociali connesse al sesso significa includere sostanzialmente ogni attività, comportamento, atteggiamento o fatto relativo alla sessualità, anche se ripugnante, in quanto anche tale manifestazione è - necessariamente, in virtù del principio logico del “terzo escluso” - conforme oppure (verosimilmente) contrastante con quelle aspettative sociali.

Insomma, quindi anche fiore potrebbe stuprare ragazzine e chiedere a Jacopo Coghe di tenerle ferme con la forza durante la penetrazione? Lui giura di sì, ma la legge ci dice che finirebbe in carcere insieme al suo complice.
Prendendosela con gli stranieri, inizi a giurare che il termine "ori4entamento sessuale" includerebbe imprecisati atti criminali. Peccato che siano per l'appunto atti criminali e qualunque già puniti. motivo per cui appare assolutamente pretestuoso il suo sostenere che la legge dovrebbe dire che i gay andrebbero differenziati dai pedofili quasi esistesse un nesso:

La preoccupazione di escludere manifestazioni sessuali illecite dalle tutele antidiscriminazione - totalmente assente dal ddl Zan - era peraltro già presente nell’ordinamento. L’art. 8, d.lgs 251/2007 in tema di “motivi di persecuzione” al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, dispone che «In funzione della situazione nel Paese d’origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana». Ora, nel disegno di legge in questione, benché le tendenze criminogene (o gli atti criminali) non sembrano poter rientrare nella definizione, più determinata, di “orientamento sessuale”, nulla esclude che le loro manifestazioni esteriori rientrino nell’ampia e indeterminata definizione di “genere”. Non è, forse, un caso che la diversa definizione di “genere” nella Convenzione di Istanbul riguardasse solo manifestazioni esteriori considerate socialmente appropriate per donne e uomini.

Sulla base di parole che non hanno dimostrato nulla se non la loro malafede, l'organizzazione finanziata dai patriarchi russi arriva a concludere:

Ciò significa che - stando alla lettera delle disposizioni proposte - se una persona dovesse essere trattata in modo sfavorevole (o meno favorevole di altri) per il motivo che stava “manifestando” una sua parafilia, potrebbe invocare la tutela antidiscriminatoria di cui al ddl Zan. Similmente, se taluno diffamasse o commettesse un altro reato contro una persona per il motivo che quest’ultima stava “manifestando” in modo perverso (o potenzialmente criminale) la sua sessualità, potrebbe applicarsi l’aggravante di cui all’art. 3 del disegno di legge.

Un'altra incongruenza di questo delirio sta in un fatto che il signorino Fiore non affronta: se il ddl Zan difenderebbe i pedofili perché Coghe si è inventato che lui vuole che la pedofilia sia ritenuta un fantomatico "orientamento sessuale", come mai tutti i preti pedofili sono risultati sostenitori della loro organizzazione, con quel parroco che stuprava minorenni dentro il confezionale che applaudiva Adinolfi in mezzo ai leghisti?


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